Fonte F. Abruzzo
RIFORMA
& GIORNALISTI.
Il
ministro della Giustizia Paola Severino convoca i 20 Ordini professionali per
lunedì 16. Iacopino illustrerà una proposta innovativa a tutela di tutti gli
iscritti, professionisti e pubblicisti.
Il
progetto prevede il libero accesso con la doppia opzione finale (elenco
professionisti oppure elenco pubblicisti per chi è privo della esclusiva
professionale) e con una rigorosa formazione obbligatoria per tutti. Di fatto
questa proposta include il salvataggio dell’attuale elenco dei pubblicisti sia
pure ad esaurimento e la sostanziale rinuncia all’iscrizione di nuovi pubblicisti.
Quale persona ragionevole può svolgere il praticantato (magari a pagamento nei
master universitari) per poi ripiegare sull’elenco pubblicisti?
Riunione
(decisiva) del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti fissata per il
18, 19 e 20 gennaio.
di
Francesco M. De Bonis
Roma,
15 gennaio 2012. Alle 13.32 di sabato 14
gennaio l’Ansa ha diramato questa
notizia: “Il guardasigilli Paola Severino ha convocato per lunedì prossimo, 16
gennaio, alle 16.30, presso la sede del Dicastero di via Arenula, gli Ordini
professionali vigilati dal ministero della Giustizia. Lo rende noto lo stesso
ministero. Si tratta - si sottolinea nella nota dell' ufficio stampa del
ministero della Giustizia - dei rappresentanti di 20 ordini: avvocati,
ingegneri, geometri, notai e, tra gli altri, giornalisti”. La convocazione è
avvenuta per email, segno di una mossa che tradisce l’intenzione del Governo di
chiudere in fretta questa partita. Sul tavolo c’è l’attuazione - con tanti dpr
per ognuna delle 20 professioni - del
comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011 e dell’articolo 33 del dl 201/2011 (In
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7691 e in
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7949).
Il
succo del comma 5 è questo: l’Ordine dei Giornalisti rimarrà, comunque, in vita
dopo il 13/8/2012, ma senza i poteri disciplinari e senza l’elenco dei
pubblicisti (perché gli stessi oggi non sostengono l’esame di Stato).
L’articolo 33 precisa che, se entro il 13 agosto i nuovi dpr non dovessero
essere varati, le leggi professionali verranno mutilate degli articoli in
contrasto con i principi fissati nel comma 5. Toccherà ad Enzo Iacopino
illustrare succintamente la posizione dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. Il
presidente potrebbe accompagnare il suo intervento con la consegna anche di un
documento che delinei l’ossatura del nuovo Dpr, che dal 13 agosto dovrà
sostituire la legge 69/1963 “sull’ordinamento della professione di
giornalista”, riservandosi di inoltrare successivamente un documento conclusivo
ed esaustivo dopo la riunione (decisiva) del Consiglio nazionale dell’ente
fissata per il 18, 19 e 20 gennaio. Iacopino, comunque, spera di attirare
l’attenzione del ministro con una
proposta innovativa a tutela di tutti gli iscritti, professionisti e
pubblicisti. Appare scontata ed ovvia l’accettazione del principio
costituzionale e comunitario che l’accesso alla professione venga regolato con
un tirocinio di 18 mesi (che presuppone il possesso di una laurea almeno
triennale) e con l’esame di stato secondo il percorso di un libero accesso con
la doppia opzione finale (elenco professionisti oppure elenco pubblicisti per
chi è privo della esclusiva professionale) e con una rigorosa formazione
obbligatoria per tutti (punto fondamentale del comma 5). Di fatto questa
proposta include il salvataggio
dell’attuale elenco dei pubblicisti sia pure ad esaurimento e la
sostanziale rinuncia all’iscrizione di
nuovi pubblicisti. Se il percorso è unitario per professionisti e pubblicisti
sembra assurdo ipotizzare che l’aspirante pubblicista (laureato) svolga
il praticantato nella forma tradizionale (presso una redazione) oppure
frequenti un master universitario biennale (a tempo pieno e a pagamento) aperto, comunque, a chi abbia superato una
selezione per merito. Quale persona ragionevole può svolgere il praticantato (a
pagamento) per poi ripiegare sull’elenco pubblicisti?
E’
possibile ipotizzare che in futuro diversi collaboratori dei giornali non siano
iscritti agli elenchi dell’Albo. Non ci saranno ripercussioni negative per le
casse dell’Inpgi 2. Basterà introdurre una modifica allo Statuto della gestione
separata in base al quale potranno iscriversi coloro che svolgono “attività
giornalistica libera” con contratto d’opera (articolo 2222 del Codice civile).
Questa soluzione è già presente nel Cnlg Fieg/Fnsi (articolo 5 dell’Accordo
collettivo nazionale): “Art. 5). Le parti confermano gli usi e le consuetudini
in atto nel settore dell'informazione per gli operatori non giornalisti che
alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie,
rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse
attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati”. Sul
fronte della deontologia, il Codice sulla privacy vincola coloro che svolgono
attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione all’Albo, mentre il
segreto professionale è garantito a tutti i cittadini europei dall’articolo 10
della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Anche il Parlamento europeo ha dettato regole deontologiche a coloro che
svolgono l’attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione ad Albi.
LA
RIFORMA DELLE PROFESSIONI. Il comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011 si colloca come preambolo o premessa rispetto
ai principi che seguono dalla lettera a) alla lettera g). Non è possibile slegare la premessa dai
principi, perché altrimenti non si capirebbe
il riferimento al tirocinio (=praticantato) se non si lega all’esame di stato che è la
conclusione logica del tirocinio medesimo (che oggi non è richiesto ai
pubblicisti). I passaggi cruciali della riforma delle professioni delineata nei dl 138, 183 e 201/2011 sono
questi:
AA)
l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato
sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista;
A)
Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 138 (13 agosto 2012, ndr);
B)
rimane in vigore (ovviamente) l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto
comma, della Costituzione per l'abilitazione all’esercizio professionale e per
l’eccesso alle professioni intellettuali regolamentate;
C)
gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a
livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai
quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni
disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. (Detti organi sono noti
come “Consigli di disciplina”);
D)
scompaiono le tariffe. Il compenso spettante al professionista è pattuito per
iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale;
E)
nascono le società tra professionisti (stp), che potranno essere
indifferentemente società di persone, società di capitali e società
cooperative. Tale società dovrà evidenziare la sua particolare natura rispetto
alle società “normali” apponendo, nella ragione sociale, l’espressione “società
tra professionisti”. I soci della Stp potranno essere: •professionisti iscritti
a Ordini, Albi e Collegi; •professionisti di Stati UE; •soggetti non
professionisti “soltanto per prestazioni tecniche”; •soggetti non
professionisti che diventano soci della Stp “per finalità di investimento”,
cioè i soci di capitale. La legge non dice nulla, invece, sulla ripartizione
del capitale tra professionisti e non professionisti.
F)
obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua
permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli
nazionali;
G)
a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale;
H)
la pubblicità informativa, con ogni mezzo, - avente ad oggetto l'attività
professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la
struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni -, è libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere
equivoche, ingannevoli, denigratorie;
I)
la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a
criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il
suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della
professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura
indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare
l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere
complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza
di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di
studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea
magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa
vigente;
L)
Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali - in contrasto con i princìpi
di cui al comma 5, lettere da a) a g), del dl 138/2011 - sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al
comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. Il Governo, entro il 31
dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge
che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da
emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il
comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011) letto
unitariamente dà per scontato che
l’accesso a tutte le professioni intellettuali è vincolato al superamento
dell’esame di Stato previsto
dall’articolo 33 (V comma) della Costituzione (equivalente alla prova
attitudinale di cui alla direttiva comunitaria
n. 89/48/CEE oggi assorbita nel dlgs 206/2007).
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