Passa ai contenuti principali

Riforma & Giornalisti


RIFORMA & GIORNALISTI.
Il ministro della Giustizia Paola Severino convoca i 20 Ordini professionali per lunedì 16. Iacopino illustrerà una proposta innovativa a tutela di tutti gli iscritti, professionisti e pubblicisti.
Il progetto prevede il libero accesso con la doppia opzione finale (elenco professionisti oppure elenco pubblicisti per chi è privo della esclusiva professionale) e con una rigorosa formazione obbligatoria per tutti. Di fatto questa proposta include il salvataggio dell’attuale elenco dei pubblicisti sia pure ad esaurimento e la sostanziale rinuncia all’iscrizione di nuovi pubblicisti. Quale persona ragionevole può svolgere il praticantato (magari a pagamento nei master universitari) per poi ripiegare sull’elenco pubblicisti?
Riunione (decisiva) del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti fissata per il 18, 19 e 20 gennaio.

di Francesco M. De Bonis
Roma, 15 gennaio 2012.  Alle 13.32 di sabato 14 gennaio l’Ansa  ha diramato questa notizia: “Il guardasigilli Paola Severino ha convocato per lunedì prossimo, 16 gennaio, alle 16.30, presso la sede del Dicastero di via Arenula, gli Ordini professionali vigilati dal ministero della Giustizia. Lo rende noto lo stesso ministero. Si tratta - si sottolinea nella nota dell' ufficio stampa del ministero della Giustizia - dei rappresentanti di 20 ordini: avvocati, ingegneri, geometri, notai e, tra gli altri, giornalisti”. La convocazione è avvenuta per email, segno di una mossa che tradisce l’intenzione del Governo di chiudere in fretta questa partita. Sul tavolo c’è l’attuazione - con tanti dpr per ognuna delle 20 professioni -  del comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011 e dell’articolo 33 del dl 201/2011  (In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7691 e in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7949).

Il succo del comma 5 è questo: l’Ordine dei Giornalisti rimarrà, comunque, in vita dopo il 13/8/2012, ma senza i poteri disciplinari e senza l’elenco dei pubblicisti (perché gli stessi oggi non sostengono l’esame di Stato). L’articolo 33 precisa che, se entro il 13 agosto i nuovi dpr non dovessero essere varati, le leggi professionali verranno mutilate degli articoli in contrasto con i principi fissati nel comma 5. Toccherà ad Enzo Iacopino illustrare succintamente la posizione dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. Il presidente potrebbe accompagnare il suo intervento con la consegna anche di un documento che delinei l’ossatura del nuovo Dpr, che dal 13 agosto dovrà sostituire la legge 69/1963 “sull’ordinamento della professione di giornalista”, riservandosi di inoltrare successivamente un documento conclusivo ed esaustivo dopo la riunione (decisiva) del Consiglio nazionale dell’ente fissata per il 18, 19 e 20 gennaio. Iacopino, comunque, spera di attirare l’attenzione del ministro con  una proposta innovativa a tutela di tutti gli iscritti, professionisti e pubblicisti. Appare scontata ed ovvia l’accettazione del principio costituzionale e comunitario che l’accesso alla professione venga regolato con un tirocinio di 18 mesi (che presuppone il possesso di una laurea almeno triennale) e con l’esame di stato secondo il percorso di un libero accesso con la doppia opzione finale (elenco professionisti oppure elenco pubblicisti per chi è privo della esclusiva professionale) e con una rigorosa formazione obbligatoria per tutti (punto fondamentale del comma 5). Di fatto questa proposta include il salvataggio  dell’attuale elenco dei pubblicisti sia pure ad esaurimento e la sostanziale  rinuncia all’iscrizione di nuovi pubblicisti. Se il percorso è unitario per professionisti e pubblicisti sembra assurdo ipotizzare che l’aspirante pubblicista (laureato)  svolga  il praticantato nella forma tradizionale (presso una redazione) oppure frequenti un master universitario biennale (a tempo pieno e a pagamento)  aperto, comunque, a chi abbia superato una selezione per merito. Quale persona ragionevole può svolgere il praticantato (a pagamento) per poi ripiegare sull’elenco pubblicisti?
E’ possibile ipotizzare che in futuro diversi collaboratori dei giornali non siano iscritti agli elenchi dell’Albo. Non ci saranno ripercussioni negative per le casse dell’Inpgi 2. Basterà introdurre una modifica allo Statuto della gestione separata in base al quale potranno iscriversi coloro che svolgono “attività giornalistica libera” con contratto d’opera (articolo 2222 del Codice civile). Questa soluzione è già presente nel Cnlg Fieg/Fnsi (articolo 5 dell’Accordo collettivo nazionale): “Art. 5). Le parti confermano gli usi e le consuetudini in atto nel settore dell'informazione per gli operatori non giornalisti che alimentano la rete informativa dei giornali con collaborazioni anche saltuarie, rese in regime di autonomia, con carattere accessorio rispetto ad altre diverse attività professionali o lavorative principali svolte dagli interessati”. Sul fronte della deontologia, il Codice sulla privacy vincola coloro che svolgono attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione all’Albo, mentre il segreto professionale è garantito a tutti i cittadini europei dall’articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Anche il Parlamento europeo ha dettato regole deontologiche a coloro che svolgono l’attività giornalistica a prescindere dall’iscrizione ad Albi.
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI. Il comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011  si colloca come preambolo o premessa rispetto ai principi che seguono dalla lettera a) alla lettera g).  Non è possibile slegare la premessa dai principi, perché altrimenti non si capirebbe  il riferimento al tirocinio (=praticantato) se  non si lega all’esame di stato che è la conclusione logica del tirocinio medesimo (che oggi non è richiesto ai pubblicisti). I passaggi cruciali della riforma delle professioni  delineata nei dl 138, 183 e 201/2011 sono questi:
AA) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
A) Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto 138 (13 agosto 2012, ndr);
B) rimane in vigore (ovviamente) l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'abilitazione all’esercizio professionale e per l’eccesso alle professioni intellettuali regolamentate;
C) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. (Detti organi sono noti come “Consigli di disciplina”);
D) scompaiono le tariffe. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale;
E) nascono le società tra professionisti (stp), che potranno essere indifferentemente società di persone, società di capitali e società cooperative. Tale società dovrà evidenziare la sua particolare natura rispetto alle società “normali” apponendo, nella ragione sociale, l’espressione “società tra professionisti”. I soci della Stp potranno essere: •professionisti iscritti a Ordini, Albi e Collegi; •professionisti di Stati UE; •soggetti non professionisti “soltanto per prestazioni tecniche”; •soggetti non professionisti che diventano soci della Stp “per finalità di investimento”, cioè i soci di capitale. La legge non dice nulla, invece, sulla ripartizione del capitale tra professionisti e non professionisti.
F) obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
G) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
H) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, - avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni -, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie;
I) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
L) Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali - in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), del dl 138/2011 - sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011) letto unitariamente dà per  scontato che l’accesso a tutte le professioni intellettuali è vincolato al superamento dell’esame di  Stato previsto dall’articolo 33 (V comma) della Costituzione (equivalente alla prova attitudinale di cui alla direttiva comunitaria  n. 89/48/CEE oggi assorbita nel dlgs 206/2007).

Commenti