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Professione giornalistica. Un'analisi di Franco Abruzzo sulla legge 148/2011

Fonte Sito web Franco Abruzzo
La legge 148/2011 condanna i pubblicisti all’estinzione. il Consiglio nazionale dell’Ordine ha prospettato al Ministero della Giustizia l’individuazione di un “percorso formativo professionalizzante”, che, comunque, non può prescindere dall’esame di Stato (art. 33, V comma, della Costituzione). La Cassazione ha scritto più volte che i pubblicisti non possono lavorare nelle redazioni.
La Costituzione, con il suo articolo 33 (V comma), taglia la strada  a soluzioni che, per aiutare i pubblicisti a rimanere iscritti nell’Albo,  prescindono dall’esame di Stato.  Ben vengano i “percorsi formativi professionalizzanti” di cui parla il Cnog: c’è bisogno, però,  di una legge che individui questi percorsi e che preveda alla loro conclusione il rilascio di un titolo universitario che abiliti chi ne è  in possesso ad esercitare la professione di giornalista. L’esame di laurea in sostanza equivale anche all’esame di Stato per l’accesso alle professioni intellettuali. (IN CODA, il testo del comma  5 dell’articolo 3 della legge 148/2011; un articolo di Franco Abruzzo sulla legge 148/2011 e un articolo di Laura Cavestri su “Il Sole 24 Ore” del 5 ottobre 2011).
Analisi critica di Franco Abruzzo
Milano, 26 ottobre 2011.  Il comma 5 dell’articolo 3 del dl 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011) dà per  scontato che l’accesso a tutte le professioni intellettuali è vincolato al superamento dell’esame di  Stato previsto dall’articolo 33 (V comma) della Costituzione (“Fermo restando l’esame di Stato di cui  all’articolo  33  quinto comma   della   Costituzione   per   l’accesso    alle    professioni  regolamentate, gli ordinamenti  professionali  devono  garantire  che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni  ai  principi  di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il  territorio  nazionale,  alla  differenziazione  e  pluralità  di offerta che  garantisca  l’effettiva  possibilità  di  scelta  degli utenti nell’ambito della più  ampia  informazione  relativamente  ai servizi  offerti.  Gli  ordinamenti  professionali  dovranno   essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto per recepire i seguenti principi” (che sono 7, elencati qui sotto, ndr). La riforma dovrà giungere in porto entro il 16 settembre 2012 (a distanza di 12 messi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale). Il Ministero di Giustizia il 4 ottobre ha riunito i presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali e li ha invitati in maniera tassativa a far pervenire via Cup le rispettive proposte di riformulazione, articolo per articolo, dei passaggi relativi a Consigli di disciplina,  tariffe, pubblicità, formazione continua, tirocinio e assicurazione. “Solo i giornalisti – scrive Il Sole 24 Ore del 5 ottobre - hanno fatto notare la difficoltà, legate ad alcune peculiarità tipiche della professione svolta come dipendenti di aziende editoriali, ad adeguare tutti gli aspetti della professione ai nuovi principi”.
Finora è stato tenuto sotto traccia il vero problema che tormenta il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: i pubblicisti, che, in base al comma 5 citato, non hanno futuro. Se è vero che l’accesso alle professioni è vincolato al superamento dell’esame di Stato - (per i giornalisti professionisti è così in base agli articoli 29 e 32 della legge 69/1963 come interpretati dalla II sezione del Consiglio di Stato con il parere 2228 depositato il 7 maggio 2002; n della sezione 448/2001) -, i pubblicisti scompaiono dalla vita dell’Ordine dopo 83 anni dalla istituzione giuridica di questa figura  avvenuta con il Rd 384/1928.
CHI È IL GIORNALISTA PUBBLICISTA. L’iscrizione dei pubblicisti all’Albo è regolata dagli articoli 1 e 35 della legge 69/1963: “Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”, mentre sono professionisti “coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista”. La legge, quindi, distingue nettamente tra chi svolge la professione giornalistica e chi svolge “attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi”.
La Corte costituzionale, nella sentenza 11/1968 sulla legittimità dell’Ordine dei Giornalisti, ha scritto: “Il giornalismo vive soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  dei professionisti e si alimenta anche del contributo di  chi  ad  esso  non  si  dedica professionalmente”.  Con l’ordinanza 6-18 luglio 1989 n. 420, la Corte costituzionale ha affermato questo principio: “E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 35 legge 3 febbraio 1963 n. 69 in quanto l’accertamento del requisito della regolare retribuzione richiesto per l’iscrizione all’albo dei pubblicisti non postula una valutazione discrezionale dell’Ordine dei giornalisti essendo questo tenuto all’adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza”. La Corte  costituzionale esclude anche una  “valutazione di merito” sugli articoli: “Del  pari  non  fondata è  la  questione  relativa al primo comma dell'art. 35 (l. 69/1963, ndr), impugnato nella parte  in  cui  stabilisce  che  al  fine dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti il richiedente deve offrire la  dimostrazione  di  aver  svolto  attività retribuita da almeno due anni. Il timore espresso dal giudice a quo che questa norma consenta un sindacato sulle pubblicazioni non ha  ragione  di  essere,  perché  la certificazione  dei  direttori  e  la  esibizione  degli  scritti  sono elementi richiesti solo al fine di consentire che  venga  accertato  se l'attività  sia stata esercitata ne' occasionalmente né gratuitamente e per il tempo richiesto dalla legge, e non anche allo scopo di imporre o di permettere una valutazione di merito capace  di  risolversi,  come afferma l'ordinanza, in "una forma larvata di censura ideologica". (Corte costituzionale, sentenza n. 11/1968)    
La Cassazione civile ha scritto e ripetuto nel tempo: “I pubblicisti non possono esercitare l’attività di redattore” (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-07-2004, n. 12095).La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti”. (Cass. civ. Sez. lavoro, 21-05-2002, n. 7461)
Considerazioni sulla sentenza (11/1968) e sull’ordinanza 420/1989) della Corte costituzionale. La Corte costituzionale dice:
a) che il Consiglio non può svolgere alcun sindacato sulle pubblicazioni e alcuna valutazione di merito sugli scritti;
b) che la certificazione dei direttori (che abbraccia anche la regolare retribuzione) e la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di consentire che venga accertato se l’attività sia stata esercitata né occasionalmente né gratuitamente.
c) che il requisito della regolare retribuzione non postula una valutazione discrezionale dell’Ordine essendo questo tenuto all’adempimento secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza.
Questi sono i tre punti centrali della sentenza e dell’ordinanza, che integrano la legge istitutiva dell’Ordine e il suo regolamento di esecuzione. Le pronunce della Corte costituzionale hanno la stessa incidenza della legge.
Le conseguenze: dalla lettera b si capisce nettamente che il Consiglio ha un potere meramente ricognitivo e che l’attività giornalistica non deve essere né occasionale né GRATUITA (la retribuzione può, quindi, variare da un minimo a un massimo indefinito).
Il Consiglio nazionale ha  fissato, con delibera 30 ottobre 1995, i parametri retributivi dell’aspirante pubblicista e il numero degli articoli/servizi nel biennio: Il Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, rendendosi interprete delle sollecitazioni proposte da numerosi Consigli regionali, giustamente desiderosi di potersi avvalere, nei loro giudizi, di parametri certi e omogenei in relazione alla dibattuta questione della retribuzione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti;
considerato il rilevante contributo in materia espresso dalle Commissioni giuridica e ricorsi;
decide che
-  fermo restando, per l'aspirante pubblicista, l'obbligo, previsto dalla legge, di una attività pubblicistica svolta per almeno due anni e regolarmente retribuita,
- sia giusto valutare la domanda anche tenendo conto della misura del compenso che, come ha rilevato la Commissione legislativa, deve essere concreto e non simbolico.
E ciò sia. per garantire un idoneo rispetto dell'articolo 35 della legge 69 del 3/2/1963 (che pretende una regolare retribuzione), sia per recepire in modo corretto le indirette indicazioni dell'articolo 36 della Costituzione (che esige un proporzionale rapporto tra l'impegno lavorativo e la retribuzione che lo compensa), sia, infine, per riaffermare il decoro di una funzione che non deve subire umilianti dequalificazioni.
Pertanto il Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti reputa che, pur tenendo conto delle diverse potenzialità economiche espresse da regioni italiane fra loro anche molto differenziate, sia indispensabile giudicare adeguata una retribuzione che, per ognuna delle previste prestazioni giornalistiche, almeno non sia inferiore al 25% della somma prevista dal Tariffario stabilito ogni anno per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti.
La quantità delle prestazioni che debbono essere fornite nel biennio proposto all'esame dei Consigli dell'Ordine sarà giudicata con il criterio della ragionevole logica applicata, in modo adeguatamente flessibile, alla diversa periodicità delle testate che ospitano gli apporti degli aspiranti pubblicisti., ma che comunque non deve essere inferiore a 40 servizi o articoli”.
CONCLUSIONI. Il Consiglio nazionale nella risposta che il 23 ottobre ha trasmesso al Ministero di  Giustizia scrive sul punto: “Il riferimento all’art. 33 della Costituzione, qualora dovesse restare esclusivo per quanto concerne l’accesso, priverebbe l’Albo dei Giornalisti dalla presenza della componente professionale (?, ndr) dei pubblicisti, il cui elenco, unitamente a quello dei professionisti che hanno superato l’esame di Stato, ne costituisce l’ossatura. Se per i pubblicisti già in elenco la nuova regolamentazione dovrà provvedere opportune forme conservative dell’iscrizione per tutti quei giornalisti che esercitano professionalmente l’attività ma in forma non esclusiva occorrerà trovare risposte normative che non disperdano il patrimonio culturale di una categoria che da oltre un secolo arricchisce la professione (ad esempio potrebbero individuarsi percorsi firmativi professionalizzanti)”.
Il Consiglio nazionale stenta  a comprendere che, dopo la legge 148/2011 e il varo dei decreti attuativi,  ai Consigli regionali dell’Ordine è vietato procedere alla iscrizione di nuovi pubblicisti. Il problema è: qual è il destino degli attuali iscritti all’Albo dei pubblicisti? Le risposte pratiche  possono essere due:
a)                 i  Consigli dovrebbero ammettere all’esame di Stato tutti quei pubblicisti che, 730 in mano, dimostrano di vivere esclusivamente di giornalismo (come è avvenuto dal 1969 in poi  in Lombardia);
b)                 l’Albo dei pubblicisti potrebbe rimanere in vita ma come Albo ad esaurimento.
La Costituzione, con il suo articolo 33 (V comma), taglia la strada  a soluzioni che prescindono dall’esame di Stato.  Ben vengano i “percorsi formativi professionalizzanti”: c’è bisogno, però,  di una legge che individui questi percorsi e che preveda alla loro conclusione il rilascio di un titolo universitario che abiliti chi ne é in possesso ad esercitare la professione di giornalista. L’esame di laurea in sostanza equivale anche all’esame di Stato per l’accesso alle professioni intellettuali.
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Il testo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato  con  la legge di conversione 14 settembre 2011,  n.  148, recante: “Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. (Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011) – (in http://www.leggioggi.it/allegati/testo-del-decreto-legge-1382011-coordinato-con-la-legge-di-conversione-1482011/) - (Il testo della nuova legge  con In nero le parti che riguardano le professioni è in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7213)

comma 5. Fermo restando l’esame di Stato di cui  all’articolo  33  quinto comma   della   Costituzione   per   l’accesso    alle    professioni  regolamentate, gli ordinamenti  professionali  devono  garantire  che l’esercizio dell’attivita’ risponda senza eccezioni  ai  principi  di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il  territorio  nazionale,  alla  differenziazione  e  pluralita’  di offerta che  garantisca  l’effettiva  possibilita’  di  scelta  degli utenti nell’ambito della piu’  ampia  informazione  relativamente  ai servizi  offerti.  Gli  ordinamenti  professionali  dovranno   essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione e’  libero  e  il  suo  esercizio  e’ fondato e ordinato sull’autonomia e  sull’indipendenza  di  giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello Stato o in  una  certa  area  geografica,  e’  consentita  unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse  pubblico,  tra  cui  in particolare quelle connesse alla  tutela  della  salute  umana, e  non introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla nazionalita’  o,  in  caso  di  esercizio  dell’attivita’  in   forma societaria, della sede legale della societa’ professionale;
b)  previsione  dell’obbligo  per  il  professionista  di   seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di  formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato sulla base di quanto  stabilito  dall’ordinamento  professionale  che dovra’ integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione  deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano  l’effettivo   svolgimento dell’attivita’ formativa e il suo adeguamento  costante  all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante dovra’ essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l’accesso
al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra’  essere complessivamente superiore a tre anni  e  potra’  essere  svolto,  in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e  Ricerca,  in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e’ pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo  come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la  pattuizione  dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista  e’  tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al  cliente il  livello  della  complessita’  dell’incarico,  fornendo  tutte  le informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del conferimento alla  conclusione  dell’incarico.  In  caso  di  mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e’  un ente pubblico, in  caso  di  liquidazione  giudiziale  dei  compensi, ovvero  nei  casi  in  cui  la  prestazione  professionale  e’   resa nell’interesse  dei  terzi  si  applicano  le  tariffe  professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e’  tenuto  a  stipulare idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall’esercizio dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere noti  al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi  della polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il  relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno  prevedere  l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione  e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine  territoriale  o  di consigliere nazionale e’  incompatibile  con  quella  di  membro  dei consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo,  avente  ad  oggetto l’attivita’  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi delle  prestazioni,  e’  libera.  Le   informazioni   devono   essere trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche, ingannevoli, denigratorie.
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GLI ORDINI PROFESSIONALI
e la legge 148/2011 (manovra
bis). I “Consigli di disciplina”
hanno un canovaccio scritto
6 anni fa: le  norme in materia
di procedimenti disciplinari
a carico dei notai.
La “Commissione di disciplina”
dei notai è presieduta da
un magistrato ed è integrata
da due professionisti.

Le spese di elezione (ogni tre anni, ndr) dei componenti notai e di funzionamento della Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza e quelle per i locali, il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione. I componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato. Per quanto riguarda i giornalisti le novità legislative potrebbero essere assorbite nel disegno di legge (Pisicchio-Mazzuca) all’esame, in seconda lettura, del Senato. I tempi potrebbero essere corti visto che alla Camera il ddl è stato approvato in Commissione.
di Franco Abruzzo
consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
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IL SOLE 24 ORE   05-10-2011
Professionisti. Incontro in via Arenula: le categorie hanno due settimane di tempo per formulare le proprie proposte
Quindici giorni per l'autoriforma
Il Ministero dovrà elaborare un testo da varare entro agosto 2012

di Laura Cavestri
MILANO. Ordini e Collegi hanno 15 giorni di tempo per "autoriformare" i propri ordinamenti adeguando leggi e decreti che li disciplinano alla riforma delle professioni contenuta nella manovra economica. In pratica, avranno due settimane per inviare a Cup e Pat (i coordinamenti di riferimento) le rispettive proposte di riformulazione, articolo per articolo, dei passaggi relativi a tariffe, pubblicità, formazione continua, tirocinio e assicurazione che non sono in linea con l'articolo 3 del Dl 138/2011 (convertito con la legge 148/2011). Le proposte, come tasselli di un mosaico, saranno poi veicolate al ministero della Giustizia, il quale dovrà dar loro veste giuridica e avviare il tutto ad approvazione definitiva entro agosto 2012.
Queste, in sintesi, le fila dell'incontro che ieri pomeriggio, a via Arenula, si è svolto tra il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e tutti i presidenti nazionali di Ordini e Collegi. Un anno dopo gli Stati generali allora convocati dall'ex Guardasigilli, Angelino Alfano, con un cardine ulteriore, cioè i parametri di una riforma delle profesioni incisi nella manovra ma da adeguare ai singoli ordinamenti. «Un incontro positivo e interlocutorio – lo ha definito il sottosegretario – per arrivare entro 10 mesi ad adattare definitivamente tutte le leggi ordinamentali delle diverse professioni ai principi di carattere generale contenuti nella manovra». Se sarà una legge ordinaria o un decreto a ospitare il preambolo valido per tutti e i diversi capitoli in cui si declineranno le singole categorie professionali, non è chiaro. «Faremo una ricognizione sulla veste giuridica più adeguata. In ogni caso – ha concluso Casellati – tra due settimane ho chiesto di inviare tutti i contributi e tra circa un mese faremo il punto con una nuova convocazione di tutte le parti al ministero della Giustizia».
«Immaginiamo – ha affermato Marina Calderone, presidente dei consulenti del lavoro e del Cup, che dovrà raccogliere parte dei contributi – una proposta di legge ordinaria con lo stesso stile del decreto legislativo che aveva a sua volta recepito la direttiva servizi. Ovvero, un preambolo comune che tenga assieme tanti capitoli quanti sono gli ordinamenti professionali da modificare». E a parte le professioni sanitarie (per le quali valgono alcune deroghe) il ministero della Giustizia dovrà raccordarsi con l'Economia, ad esempio, per adattare l'ordinamento degli spedizionieri doganali. «L'auspicio, natutalmente – ha aggiunto Claudio Siciliotti, presidente dei commercialisti – è quello di fare in fretta. Noi siamo stati riformati pochi anni fa e il nostro ordinamento è, per moltissimi aspetti, già in linea con i principi della manovra. Tutte le categorie si sono impegnate a fare la propria parte. Ma se qualcuno dovesse rallentare, spero che anche l'iter di adeguamento delle altre categorie non ne debba risentire».
Solo i giornalisti hanno fatto notare la difficoltà, legate ad alcune peculiarità tipiche della professione svolta come dipendenti di aziende editoriali, ad adeguare tutti gli aspetti della professione ai nuovi principi.
In tarda serata è giunta la presa di posizione degli avvocati: «Ci aspettiamo che il governo mantenga la parola data – ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa – anche da ultimo nell'incontro tra Cnf e Palma, di appoggiare l'approvazione veloce alla Camera della riforma forense, che riteniamo compatibile con la manovra e rispettosa del rilievo costituzionale della professione. In caso contrario ci considereremmo traditi», ha chiosato il presidente dei legali.

Cosa prevede la manovra
01 | LE TARIFFE
La manovra (Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011) prevede compensi pattuiti prendendo come riferimento le tariffe professionali, anche in deroga a queste ultime. Tranne i commercialisti – che non prevedono "restrizioni" – molti codici professionali, pur adeguandosi, hanno mantenuto il riferimento all'articolo 2233 del Codice civile che lega il compenso all'importanza e al decoro della prestazione
02 | FORMAZIONE
Con il decreto legge la formazione continua diventa obbligatoria
03 | PUBBLICITÀ
La pubblicità informativa con ogni mezzo sui propri titoli professionali e le caratteristiche dei servizi offerti è libera purché veritiera, non comparativa o ingannevole
04 | RESTRIZIONI
Fatti salvi gli esami di Stato, non sono ammesse limitazioni all'esercizio professionale, se non in caso di ragioni di interesse pubblico (salvi notai e farmacisti)
05 | TIROCINANTI
La manovra prevede che sia corrisposto un equo compenso ai praticanti. In nessuno dei codici deontologici il compenso è obbligatorio, ma è sempre opportuno. Possibilità di integrare un periodo di pratica al corso di studi universitari
06 | DISCIPLINARE
Esternalizzata, nel procedimento disciplinare, a un organo territoriale diverso da quello amministrativo la funzione inquirente

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