La legge 148/2011
condanna i pubblicisti
all’estinzione. il Consiglio
nazionale dell’Ordine ha prospettato al
Ministero della Giustizia l’individuazione di un “percorso
formativo professionalizzante”,
che, comunque, non può
prescindere dall’esame di Stato (art.
33, V comma, della Costituzione). La
Cassazione ha scritto più volte che i
pubblicisti non possono lavorare
nelle redazioni.
La Costituzione,
con il suo articolo 33 (V comma), taglia la strada a soluzioni che, per aiutare i pubblicisti a
rimanere iscritti nell’Albo, prescindono
dall’esame di Stato. Ben vengano i
“percorsi formativi professionalizzanti” di cui parla il Cnog: c’è bisogno,
però, di una legge che individui questi
percorsi e che preveda alla loro conclusione il rilascio di un titolo
universitario che abiliti chi ne è in possesso
ad esercitare la professione di giornalista. L’esame di laurea in sostanza
equivale anche all’esame di Stato per l’accesso alle professioni intellettuali.
(IN CODA, il testo del comma 5
dell’articolo 3 della legge 148/2011; un articolo di Franco Abruzzo sulla legge
148/2011 e un articolo di Laura Cavestri su “Il Sole 24 Ore” del 5 ottobre
2011).
Analisi critica di
Franco Abruzzo
Milano, 26 ottobre
2011. Il comma 5 dell’articolo 3 del dl
138/2011 (convertito dalla legge 148/2011) dà per scontato che l’accesso a tutte le professioni
intellettuali è vincolato al superamento dell’esame di Stato previsto dall’articolo 33 (V comma)
della Costituzione (“Fermo restando l’esame di Stato di cui all’articolo
33 quinto comma della
Costituzione per l’accesso
alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali
devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza
eccezioni ai principi
di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto
il territorio nazionale,
alla differenziazione e
pluralità di offerta che garantisca
l’effettiva possibilità di
scelta degli utenti nell’ambito
della più ampia informazione
relativamente ai servizi offerti.
Gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti principi” (che sono 7,
elencati qui sotto, ndr). La riforma dovrà giungere in porto entro il 16
settembre 2012 (a distanza di 12 messi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta
Ufficiale). Il Ministero di Giustizia il 4 ottobre ha riunito i presidenti
degli Ordini e dei Collegi professionali e li ha invitati in maniera tassativa
a far pervenire via Cup le rispettive proposte di riformulazione, articolo per
articolo, dei passaggi relativi a Consigli di disciplina, tariffe, pubblicità, formazione continua,
tirocinio e assicurazione. “Solo i giornalisti – scrive Il Sole 24 Ore
del 5 ottobre - hanno fatto notare la difficoltà, legate ad alcune
peculiarità tipiche della professione svolta come dipendenti di aziende
editoriali, ad adeguare tutti gli aspetti della professione ai nuovi principi”.
Finora è stato tenuto
sotto traccia il vero problema che tormenta il Consiglio nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti: i pubblicisti, che, in base al comma 5 citato, non hanno
futuro. Se è vero che l’accesso alle professioni è vincolato al superamento
dell’esame di Stato - (per i giornalisti professionisti è così in base agli articoli
29 e 32 della legge 69/1963 come interpretati dalla II sezione del Consiglio di
Stato con il parere 2228 depositato il 7 maggio 2002; n della sezione 448/2001)
-, i pubblicisti scompaiono dalla vita dell’Ordine dopo 83 anni dalla
istituzione giuridica di questa figura
avvenuta con il Rd 384/1928.
CHI È IL GIORNALISTA PUBBLICISTA. L’iscrizione dei pubblicisti all’Albo è regolata dagli articoli 1 e 35
della legge 69/1963: “Sono pubblicisti coloro che svolgono attività
giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre
professioni o impieghi”, mentre sono professionisti “coloro che
esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista”.
La legge, quindi, distingue nettamente tra chi svolge la professione
giornalistica e chi svolge “attività giornalistica non occasionale e
retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi”.
La Corte costituzionale,
nella sentenza 11/1968 sulla legittimità dell’Ordine dei Giornalisti, ha
scritto: “Il giornalismo vive soprattutto attraverso l'opera quotidiana
dei professionisti e si alimenta anche del contributo di chi
ad esso non
si dedica professionalmente”.
Con l’ordinanza
6-18 luglio 1989 n. 420, la Corte costituzionale ha affermato questo principio:
“E’
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 35
legge 3 febbraio 1963 n. 69
in quanto l’accertamento del requisito della regolare retribuzione
richiesto per l’iscrizione all’albo dei pubblicisti non postula una valutazione
discrezionale dell’Ordine dei giornalisti essendo questo tenuto all’adempimento
secondo le comuni regole probatorie e sulla base di criteri desumibili dalle
normali regole dell’esperienza”. La Corte costituzionale esclude anche una “valutazione di merito” sugli articoli: “Del pari
non fondata è la
questione relativa al primo comma
dell'art. 35 (l. 69/1963, ndr), impugnato
nella parte in cui stabilisce che
al fine dell'iscrizione
nell'elenco dei pubblicisti il richiedente deve offrire la dimostrazione
di aver svolto
attività retribuita da almeno due anni. Il timore espresso dal giudice a
quo che questa norma consenta un sindacato sulle pubblicazioni non ha ragione
di essere, perché
la certificazione dei direttori
e la esibizione
degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di
consentire che venga accertato
se l'attività sia stata
esercitata ne' occasionalmente né gratuitamente e per il tempo richiesto dalla
legge, e non anche allo scopo di imporre o di permettere una valutazione di
merito capace di risolversi,
come afferma l'ordinanza, in "una forma larvata di censura
ideologica". (Corte
costituzionale, sentenza n. 11/1968)
La Cassazione civile ha
scritto e ripetuto nel tempo: “I pubblicisti non possono esercitare
l’attività di redattore” (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-07-2004, n. 12095). “La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per
l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del
giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una
organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da
autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma
estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria
l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad
integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti
pubblicisti”. (Cass. civ. Sez. lavoro, 21-05-2002, n. 7461)
Considerazioni
sulla sentenza (11/1968) e sull’ordinanza 420/1989) della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale dice:
a) che il
Consiglio non può svolgere alcun sindacato sulle pubblicazioni e alcuna
valutazione di merito sugli scritti;
b) che la
certificazione dei direttori (che abbraccia anche la regolare retribuzione) e
la esibizione degli scritti sono elementi richiesti solo al fine di consentire
che venga accertato se l’attività sia stata esercitata né occasionalmente né
gratuitamente.
c) che il
requisito della regolare retribuzione non postula una valutazione discrezionale
dell’Ordine essendo questo tenuto all’adempimento secondo le comuni regole probatorie e
sulla base di criteri desumibili dalle normali regole dell’esperienza.
Questi sono
i tre punti centrali della sentenza e dell’ordinanza, che integrano la
legge istitutiva dell’Ordine e il suo regolamento di esecuzione. Le pronunce
della Corte costituzionale hanno la stessa incidenza della legge.
Le
conseguenze: dalla lettera b si capisce nettamente che il Consiglio ha un
potere meramente ricognitivo e che l’attività giornalistica non deve essere né
occasionale né GRATUITA (la retribuzione può, quindi, variare da un minimo a un
massimo indefinito).
Il
Consiglio nazionale ha fissato, con
delibera 30 ottobre 1995, i parametri retributivi dell’aspirante pubblicista e
il numero degli articoli/servizi nel biennio: “Il Comitato esecutivo del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti, rendendosi interprete delle sollecitazioni
proposte da numerosi Consigli regionali, giustamente desiderosi di
potersi avvalere, nei loro giudizi, di parametri certi e omogenei in relazione
alla dibattuta questione della retribuzione richiesta per l'iscrizione
nell'elenco dei pubblicisti;
considerato
il rilevante contributo in materia espresso dalle Commissioni giuridica e
ricorsi;
decide che
- fermo
restando, per l'aspirante pubblicista, l'obbligo, previsto dalla legge, di una
attività pubblicistica svolta per almeno due anni e regolarmente retribuita,
- sia
giusto valutare la domanda anche tenendo conto della misura del compenso che,
come ha rilevato la Commissione legislativa, deve essere concreto e non
simbolico.
E ciò sia.
per garantire un idoneo rispetto dell'articolo 35 della legge 69 del 3/2/1963
(che pretende una regolare retribuzione), sia per recepire in modo corretto le
indirette indicazioni dell'articolo 36 della Costituzione (che esige un
proporzionale rapporto tra l'impegno lavorativo e la retribuzione che lo
compensa), sia, infine, per riaffermare il decoro di una funzione che non deve
subire umilianti dequalificazioni.
Pertanto il
Comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti reputa
che, pur tenendo conto delle diverse potenzialità economiche espresse da
regioni italiane fra loro anche molto differenziate, sia indispensabile
giudicare adeguata una retribuzione che, per ognuna delle previste prestazioni
giornalistiche, almeno non sia inferiore al 25% della somma prevista dal
Tariffario stabilito ogni anno per le prestazioni professionali autonome
dei giornalisti.
La quantità
delle prestazioni che debbono essere fornite nel biennio proposto all'esame dei
Consigli dell'Ordine sarà giudicata con il criterio della ragionevole logica
applicata, in modo adeguatamente flessibile, alla diversa periodicità delle
testate che ospitano gli apporti degli aspiranti pubblicisti., ma che comunque
non deve essere inferiore a 40 servizi o articoli”.
CONCLUSIONI. Il Consiglio
nazionale nella risposta che il 23 ottobre ha trasmesso al Ministero di Giustizia scrive sul punto: “Il
riferimento all’art. 33 della Costituzione, qualora dovesse restare esclusivo
per quanto concerne l’accesso, priverebbe l’Albo dei Giornalisti dalla presenza
della componente professionale (?, ndr) dei pubblicisti, il cui elenco,
unitamente a quello dei professionisti che hanno superato l’esame di Stato, ne
costituisce l’ossatura. Se per i pubblicisti già in elenco la nuova regolamentazione
dovrà provvedere opportune forme conservative dell’iscrizione per tutti quei
giornalisti che esercitano professionalmente l’attività ma in forma non
esclusiva occorrerà trovare risposte normative che non disperdano il patrimonio
culturale di una categoria che da oltre un secolo arricchisce la professione
(ad esempio potrebbero individuarsi percorsi firmativi professionalizzanti)”.
Il Consiglio nazionale
stenta a comprendere che, dopo la legge
148/2011 e il varo dei decreti attuativi,
ai Consigli regionali dell’Ordine è vietato procedere alla iscrizione di
nuovi pubblicisti. Il problema è: qual è il destino degli attuali iscritti
all’Albo dei pubblicisti? Le risposte pratiche
possono essere due:
a)
i Consigli dovrebbero ammettere all’esame di
Stato tutti quei pubblicisti che, 730 in mano, dimostrano di vivere
esclusivamente di giornalismo (come è avvenuto dal 1969 in poi in Lombardia);
b)
l’Albo dei pubblicisti potrebbe rimanere in
vita ma come Albo ad esaurimento.
La Costituzione, con il
suo articolo 33 (V comma), taglia la strada
a soluzioni che prescindono dall’esame di Stato. Ben vengano i “percorsi formativi
professionalizzanti”: c’è bisogno, però,
di una legge che individui questi percorsi e che preveda alla loro
conclusione il rilascio di un titolo universitario che abiliti chi ne é in
possesso ad esercitare la professione di giornalista. L’esame di laurea in
sostanza equivale anche all’esame di Stato per l’accesso alle professioni
intellettuali.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Il testo del
comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, coordinato
con la legge di conversione 14
settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. (Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011) –
(in http://www.leggioggi.it/allegati/testo-del-decreto-legge-1382011-coordinato-con-la-legge-di-conversione-1482011/)
- (Il testo della nuova legge con In nero le parti che riguardano le professioni è in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7213)
comma 5. Fermo restando
l’esame di Stato di cui
all’articolo 33 quinto comma
della Costituzione per
l’accesso alle professioni
regolamentate, gli ordinamenti
professionali devono garantire
che l’esercizio dell’attivita’ risponda senza eccezioni ai
principi di libera concorrenza,
alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio
nazionale, alla differenziazione e
pluralita’ di offerta che garantisca
l’effettiva possibilita’ di
scelta degli utenti nell’ambito
della piu’ ampia informazione
relativamente ai servizi offerti.
Gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati entro
12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l’accesso alla professione e’
libero e il
suo esercizio e’ fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di
giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione,
in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione
in tutto il
territorio dello Stato o in una
certa area geografica,
e’ consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di
interesse pubblico, tra
cui in particolare quelle
connesse alla tutela della
salute umana, e non introduca
una discriminazione diretta
o indiretta basata
sulla nazionalita’ o, in
caso di esercizio
dell’attivita’ in forma societaria, della sede legale della
societa’ professionale;
b) previsione dell’obbligo
per il professionista di
seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla
base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto
dalla normativa vigente in
materia di educazione continua in medicina (ECM). La
violazione dell’obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato sulla
base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale
che dovra’ integrare tale previsione;
c) la disciplina del
tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a
criteri che garantiscano
l’effettivo svolgimento
dell’attivita’ formativa e il suo adeguamento
costante all’esigenza di assicurare
il miglior esercizio della professione. Al
tirocinante dovra’ essere corrisposto un equo compenso di
natura indennitaria, commisurato
al suo concreto apporto. Al fine di accelerare
l’accesso
al mondo del lavoro, la
durata del tirocinio
non potra’ essere complessivamente superiore a tre
anni e
potra’ essere svolto,
in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero
dell’Istruzione, Universita’ e
Ricerca, in concomitanza al corso
di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o
della laurea magistrale
o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non
si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la
normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e’ pattuito per iscritto
all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’
ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il
professionista e’ tenuto, nel rispetto del principio di
trasparenza, a rendere noto al cliente
il livello della
complessita’ dell’incarico, fornendo
tutte le informazioni utili
circa gli oneri
ipotizzabili dal momento
del conferimento alla
conclusione dell’incarico. In
caso di mancata determinazione consensuale del
compenso, quando il committente e’ un
ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei
compensi, ovvero nei casi
in cui la
prestazione professionale e’
resa nell’interesse dei terzi
si applicano le
tariffe professionali stabilite
con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto
a stipulare idonea assicurazione per
i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attivita’ professionale. Il professionista deve
rendere noti al cliente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi
della polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali
delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate,
in convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e
dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno
prevedere l’istituzione di organi
a livello territoriale, diversi da quelli
aventi funzioni amministrative,
ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e
di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine
territoriale o di consigliere nazionale e’ incompatibile
con quella di
membro dei consigli di disciplina nazionali
e territoriali. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie per le
quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita’
informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l’attivita’ professionale, le
specializzazioni ed i
titoli professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i
compensi delle prestazioni, e’
libera. Le informazioni devono
essere trasparenti, veritiere,
corrette e non
devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
GLI ORDINI
PROFESSIONALI
e la legge 148/2011
(manovra
bis). I “Consigli
di disciplina”
hanno un
canovaccio scritto
6 anni fa:
le norme in materia
di procedimenti
disciplinari
a carico dei
notai.
La “Commissione
di disciplina”
dei notai è
presieduta da
un magistrato ed
è integrata
da due
professionisti.
Le spese di
elezione (ogni tre anni, ndr) dei componenti notai e di funzionamento della
Commissione, inclusi le spese ed i gettoni di presenza e quelle per i locali,
il personale, l'attrezzatura, e quanto altro necessario, sono sostenute dai
consigli notarili dei distretti appartenenti a ciascuna circoscrizione. I
componenti della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute
per esercitare il proprio ufficio e ad un gettone di presenza nella misura
stabilita con delibera del Consiglio nazionale del notariato. Per quanto riguarda i giornalisti le
novità legislative potrebbero essere assorbite nel disegno di legge
(Pisicchio-Mazzuca) all’esame, in seconda lettura, del Senato. I tempi
potrebbero essere corti visto che alla Camera il ddl è stato approvato in
Commissione.
di Franco Abruzzo
consigliere dell’Ordine dei
Giornalisti della Lombardia
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IL SOLE 24
ORE 05-10-2011
Professionisti.
Incontro in via Arenula: le categorie hanno due settimane di tempo per
formulare le proprie proposte
Quindici giorni
per l'autoriforma
Il Ministero
dovrà elaborare un testo da varare entro agosto 2012
di Laura Cavestri
MILANO. Ordini e Collegi
hanno 15 giorni di tempo per "autoriformare" i propri ordinamenti
adeguando leggi e decreti che li disciplinano alla riforma delle professioni
contenuta nella manovra economica. In pratica, avranno due settimane per
inviare a Cup e Pat (i coordinamenti di riferimento) le rispettive proposte di
riformulazione, articolo per articolo, dei passaggi relativi a tariffe,
pubblicità, formazione continua, tirocinio e assicurazione che non sono in
linea con l'articolo 3 del Dl 138/2011 (convertito con la legge 148/2011). Le
proposte, come tasselli di un mosaico, saranno poi veicolate al ministero della
Giustizia, il quale dovrà dar loro veste giuridica e avviare il tutto ad
approvazione definitiva entro agosto 2012.
Queste, in sintesi, le
fila dell'incontro che ieri pomeriggio, a via Arenula, si è svolto tra il
sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e tutti i
presidenti nazionali di Ordini e Collegi. Un anno dopo gli Stati generali
allora convocati dall'ex Guardasigilli, Angelino Alfano, con un cardine
ulteriore, cioè i parametri di una riforma delle profesioni incisi nella
manovra ma da adeguare ai singoli ordinamenti. «Un incontro positivo e
interlocutorio – lo ha definito il sottosegretario – per arrivare entro 10 mesi
ad adattare definitivamente tutte le leggi ordinamentali delle diverse
professioni ai principi di carattere generale contenuti nella manovra». Se sarà
una legge ordinaria o un decreto a ospitare il preambolo valido per tutti e i
diversi capitoli in cui si declineranno le singole categorie professionali, non
è chiaro. «Faremo una ricognizione sulla veste giuridica più adeguata. In ogni
caso – ha concluso Casellati – tra due settimane ho chiesto di inviare tutti i
contributi e tra circa un mese faremo il punto con una nuova convocazione di
tutte le parti al ministero della Giustizia».
«Immaginiamo – ha
affermato Marina Calderone, presidente dei consulenti del lavoro e del Cup, che
dovrà raccogliere parte dei contributi – una proposta di legge ordinaria con lo
stesso stile del decreto legislativo che aveva a sua volta recepito la
direttiva servizi. Ovvero, un preambolo comune che tenga assieme tanti capitoli
quanti sono gli ordinamenti professionali da modificare». E a parte le
professioni sanitarie (per le quali valgono alcune deroghe) il ministero della
Giustizia dovrà raccordarsi con l'Economia, ad esempio, per adattare
l'ordinamento degli spedizionieri doganali. «L'auspicio, natutalmente – ha
aggiunto Claudio Siciliotti, presidente dei commercialisti – è quello di fare
in fretta. Noi siamo stati riformati pochi anni fa e il nostro ordinamento è, per
moltissimi aspetti, già in linea con i principi della manovra. Tutte le
categorie si sono impegnate a fare la propria parte. Ma se qualcuno dovesse
rallentare, spero che anche l'iter di adeguamento delle altre categorie non ne
debba risentire».
Solo i giornalisti hanno
fatto notare la difficoltà, legate ad alcune peculiarità tipiche della
professione svolta come dipendenti di aziende editoriali, ad adeguare tutti gli
aspetti della professione ai nuovi principi.
In tarda serata è giunta
la presa di posizione degli avvocati: «Ci aspettiamo che il governo mantenga la
parola data – ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale forense,
Guido Alpa – anche da ultimo nell'incontro tra Cnf e Palma, di appoggiare
l'approvazione veloce alla Camera della riforma forense, che riteniamo
compatibile con la manovra e rispettosa del rilievo costituzionale della
professione. In caso contrario ci considereremmo traditi», ha chiosato il
presidente dei legali.
Cosa prevede la manovra
01 | LE TARIFFE
La manovra (Dl 138/2011
convertito dalla legge 148/2011) prevede compensi pattuiti prendendo come
riferimento le tariffe professionali, anche in deroga a queste ultime. Tranne i
commercialisti – che non prevedono "restrizioni" – molti codici professionali,
pur adeguandosi, hanno mantenuto il riferimento all'articolo 2233 del Codice
civile che lega il compenso all'importanza e al decoro della prestazione
02 | FORMAZIONE
Con il decreto legge la
formazione continua diventa obbligatoria
03 | PUBBLICITÀ
La pubblicità informativa
con ogni mezzo sui propri titoli professionali e le caratteristiche dei servizi
offerti è libera purché veritiera, non comparativa o ingannevole
04 | RESTRIZIONI
Fatti salvi gli esami di
Stato, non sono ammesse limitazioni all'esercizio professionale, se non in caso
di ragioni di interesse pubblico (salvi notai e farmacisti)
05 | TIROCINANTI
La manovra prevede che
sia corrisposto un equo compenso ai praticanti. In nessuno dei codici
deontologici il compenso è obbligatorio, ma è sempre opportuno. Possibilità di
integrare un periodo di pratica al corso di studi universitari
06 | DISCIPLINARE
Esternalizzata, nel
procedimento disciplinare, a un organo territoriale diverso da quello
amministrativo la funzione inquirente
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