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Blog, stampa clandestina?

L'argomento è molto attuale. Lo scorso 26 maggio così riportava la notizia una ansa riportata sul sito di Franco Abruzzo, in queste ore ripresa da molti blog, e testate online.

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(da Franco Abruzzo)
STAMPA CLANDESTINA: CONDANNA BIS al BLOGGER CARLO RUTA.
La Corte d’Appello di Catania ha applicato al web la legge 47/1948 sulla stampa. 
Roma, 26  maggio 2011. Il giornalista e blogger Carlo Ruta, che vive a Ragusa, è stato condannato in appello a 150 euro di ammenda per il reato di “stampa clandestina” previsto dalla legge 47/1948 sulla stampa. La sentenza della prima sezione penale della Corte di Appello di Catania è stata pronunciata il 2 maggio scorso, ma se n’é avuta notizia oggi. La sentenza conferma la condanna di primo grado pronunciata dal giudice Patricia di Marco del Tribunale di Modica il 9 maggio 2008 in seguito ad una denuncia dell’allora procuratore della Repubblica di Ragusa, Agostino Fera, che si riteneva danneggiato dall’attività del blog di Ruta. La condanna di Ruta, per un reato per il quale non è stato condannato nessuno da almeno trent’anni, suscitò due anni fa interrogazioni parlamentari, una ondata di proteste politiche e del mondo del web e numerose attestazioni di solidarietà. “Seguendo la logica prevalsa - fu il commento dell’on. Giuseppe Giulietti - la quasi totalità dei siti web italiani, per il solo fatto di esistere, potrebbero essere considerati fuorilegge, in quanto appunto ’stampa clandestina’, e ciò in spregio a ogni regola della democrazia”. La Corte ha stabilito che il blog di Ruta deve essere equiparato a un giornale cartaceo quotidiano; pertanto avrebbe dovuto essere registrato come testata giornalistica presso il Tribunale, e invece non lo era, come la maggior parte dei blog. La difesa ha eccepito che il blog è uno strumento di documentazione, non può essere considerato un prodotto giornalistico. Quello di Ruta, fra l’altro, come è risultato da alcuni accertamenti, veniva aggiornato episodicamente e senza regolarità periodica. Sul blog “accadeinsicilia”, sito di documentazione storica e sociale diffuso via internet dal 2001 al 2004, Ruta ha documentato vicende di malaffare e di connivenza tra politica, mondo degli affari e criminalità organizzata. Ruta è “sorpreso e amareggiato” dalla condanna in appello. Invece di chiudere il caso invocando la prescrizione del reato, farà ricorso in Cassazione per provocare un pronunciamento di legittimità della Suprema Corte su una questione che considera di interesse generale, con pesanti effetti sulla libertà di espressione e di informazione. “Impugneremo in Cassazione la sentenza della Corte d’Appello che - ha spiegato l’avvocato Giuseppe Arnone, che ha assistito Ruta nei due gradi di giudizio - ritengo gravemente illiberale in quanto non tiene in adeguata considerazione i principi costituzionali che garantiscono la libertà di stampa e d’informazione: elementi essenziali della democrazia”. (ANSA)

Qui di seguito, il commento del giornalista.
La  questione della registrazione delle testate giornalistiche esaminata anche sotto il profilo storico. La terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; del Cnlg Fnsi/Fieg  e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963.
Testate on-line, la registrazione presso i tribunali  obbligatoria quando l’editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità e impiega giornalisti. Nel Roc soltanto gli editori.
Blog: tutti da registrare?
Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come “giornale”  (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzante ”ogni altro mezzo di diffusione” che  oggi è  internet). Una sentenza milanese va in questa direzione:Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge  62/2001. Tale definizione incide  e amplia quella contenuta  nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al  Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).

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