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La Calabria e la Legge elettorale. Una questione di rappresentanza paritaria

Da Carla Caruso, Vice Segretaria Nazionale Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali riceviamo e diffondiamo

Su 50 consiglieri regionali una sola donna. Si modifica la legge elettorale e la rappresentanza paritaria non è presa nemmeno in considerazione. Siamo stanche di aspettare che la Regione Calabria si accorga di una sua palese violazione delle norme costituzionali (art. 3; art. 51; art 117.7). Per questo motivo sostengo insieme alle altre donne gli emendamenti alla Legge elettorale regionale e allo Statuto Regionale proposti dalle Istituzioni di parità della Regione Calabria, in particolare per quanto riguarda la rappresentanza di genere nella composizione delle liste e la doppia preferenza. Noi chiediamo ai Consiglieri regionali di attivarsi per proporre gli emendamenti e di sostenerli con il loro voto. Chiediamo ai nostri rappresentanti regionali di esprimersi pubblicamente sul loro sostegno all'iniziativa, e di spiegare le motivazioni di un eventuale rifiuto.

Di seguito, le proposte inviateci dalla dott.ssa Caruso.

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Emendamento al P.d.L. n.388/8 recante:

“Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”.

All’art. 1 del P.d.L. n.388 /8 dopo la lettera b) è aggiunta la suguente:

“c) Il comma 6, “Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, in ogni lista, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

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Emendamento alla proposta di Legge Loiero-Bova n° 1 del 7 febbraio 2005, Art. 2, comma 2

Il comma 2 dell’art. 2 della P.d.L. n. 388/8 è sostituito dal seguente:

“L’art. 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

“1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile, pena l’annullamento di entrambe le preferenze e ferma restando l’attribuzione del voto alla lista. L’elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata”.

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Emendamento alla proposta di Legge Statutaria n° 10/8 recante: “Modifica dello Statuto della regione Calabria”

L’Art. 4 della proposta di legge statutaria è così modificato:

All’art. 35 dello Statuto, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Nel comma 3: “La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di Assessori non inferiore ad otto e non superiore a 10 rappresentanti paritariamente i due generi.

2. Nel comma 4: ”Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore a due unità che rappresentino paritariamente i due generi.

3. La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall’incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale”.

4. Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari, rappresentanti paritariamente i due generi, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte. La Legge regionale ne fissa le indennità.

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